Art. 6 · LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1064

Art. 6

LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1064

In vigore dal 3 feb 1950
Denuncia analoga a quella prevista nell' della presente legge potrà essere presentata, nello stesso termine di cui all', dal proprietario di beni italiani siti nel territorio ceduto e rimasti nella sua libera disponibilità qualora intenda effettuarne la vendita al Governo jugoslavo e per l'eventualità che quest'ultimo accetti di acquistarli. La denuncia dovrà essere corredata dalla documentazione atta a comprovare l'appartenenza dei beni e la loro consistenza attuale; dovrà, inoltre, contenere ogni utile elemento per la determinazione del valore venale dei beni predetti. L'esercizio della facoltà di cui al primo comma del presente articolo importa accettazione, da parte del proprietario dei beni, del prezzo che, in caso di acquisto da parte del Governo jugoslavo, verrà concordato fra i due Governi.
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