Art. 5 · LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

Art. 5

LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

In vigore dal 23 dic 1949
Gli insegnanti non dipendenti dallo Stato, contemplati dall' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1666, già iscritti o pensionati del Monte pensioni per gli insegnanti elementari alla data del 30 settembre 1948, passano, con effetto dal 1 ottobre 1948, alla, Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, formando una Sezione autonoma denominata "Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti". A detta Sezione vengono obbligatoriamente o facoltativamente iscritti gli insegnanti appartenenti alla categoria di cui sopra che si sarebbero, a partire dalla data predetta in poi, dovuti o potuti iscrivere al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, il cui ordinamento approvato con legge 6 febbraio 1941, numero 176, e le successive modificazioni rimangono in vigore nei riguardi del personale contemplato nel presente comma. La Sezione autonoma, di cui al comma precedente ha gestione e patrimonio propri ed è amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. L'onere per l'assegno di caroviveri temporaneo a favore dei titolari di pensioni a carico della predetta Sezione autonoma viene assunto, con decorrenza dal 1 ottobre 1948, dalla Sezione, medesima. Le norme contenute nei quattro precedenti articoli, (concernenti l'aumento delle pensioni e la concessione dell'assegno supplementare, hanno vigore anche nei riguardi dei titolari di pensione a carico totale o parziale della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti.
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