Art. 22 · LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

Art. 22

LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

In vigore dal 23 dic 1949
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - GONELLA - SCELBA - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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