Art. 13 · LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

Art. 13

LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

In vigore dal 18 giu 1952
I contributi ordinari degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, di cui all' del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, vengono stabiliti, con effetto dal 1 gennaio 1949, nelle seguenti misure annue: contributo ordinario dell'iscritto, lire 15 mila; contributo ordinario dell'Ente, lire 63 mila. I contributi straordinari degli iscritti e degli Enti di cui allo stesso sono soppressi dalla data predetta.
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