Art. 12 · LEGGE 12 novembre 1949, n. 996

Art. 12

LEGGE 12 novembre 1949, n. 996

In vigore dal 13 gen 1950
È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nella presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-11-12;996#art-12