Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 gen 1950
La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - BERTONE - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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