Art. 27 · LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

Art. 27

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge, un testo unico contenente le disposizioni delle varie leggi sulle imposte straordinarie sul patrimonio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 novembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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