Art. 24 · LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

Art. 24

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
Il terzo comma dell'art. 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente: "Le società per azioni e in accomandita per azioni devono l'imposta anche sui cespiti acquisiti nel periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio anteriore al 1 gennaio 1947 e la data di entrata in vigore del decreto sopra citato, quando l'acquisizione abbia avuto luogo a titolo gratuito od a a titolo oneroso, salvo, in questo ultimo caso, non sia dimostrato che il cespite, acquisito rappresenta trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente alla chiusura del bilancio predetto".
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