Art. 22 · LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

Art. 22

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
L'art. 79 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente: "Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione dell'imposta straordinaria, valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile. "Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli ) e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424".
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