Art. 15 · LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

Art. 15

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
L'alinea c) dell'art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito come appresso: "c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano una attività produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata, all'esercizio di tale attività".
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