Art. 5 · LEGGE 9 novembre 1949, n. 981

Art. 5

LEGGE 9 novembre 1949, n. 981

In vigore dal 24 gen 1950
Il servizio prestato dai militari della Marina e dell'Aeronautica presso reparti partigiani è considerato, agli effetti dell'avanzamento, rispettivamente, come imbarco compiuto su navi in posizione di armamento o come servizio prestato presso reparti di impiego.
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