Art. 1
LEGGE 21 agosto 1949, n. 624
In vigore dal 30 set 1949
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo dei generi medesimi, stabilite, per l'esercizio finanziario 1948-49, in ragione del settanta per cento e del trentacinque per cento, rispettivamente, con l'art. 2 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, sono elevate, con decorrenza 1 gennaio 1949, al 75 per cento ed al 70 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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