Art. 6 · LEGGE 15 agosto 1949, n. 533

Art. 6

LEGGE 15 agosto 1949, n. 533

In vigore dal 24 ago 1949
L'appello è proposto innanzi al Tribunale. Il Tribunale giudica con l'assistenza di consulenti tecnici nominati dal presidente nei modi e nel numero previsto dall'articolo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-08-15;533#art-6