Art. 10 · LEGGE 15 agosto 1949, n. 533

Art. 10

LEGGE 15 agosto 1949, n. 533

In vigore dal 24 ago 1949
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 15 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - SEGNI - GRASSI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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