Art. 18 · LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

Art. 18

LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

In vigore dal 3 set 1949
Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti i leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonchè gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette. Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
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