Art. 13 · LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

Art. 13

LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

In vigore dal 3 set 1949
Nel caso in cui le province dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonchè i comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o dagli istituti di credito, di cui all' della presente legge e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.
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