Art. 4 · LEGGE 3 agosto 1949, n. 577

Art. 4

LEGGE 3 agosto 1949, n. 577

In vigore dal 15 set 1949
Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale del notariato è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
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