Art. 6 · LEGGE 6 luglio 1949, n. 466

Art. 6

LEGGE 6 luglio 1949, n. 466

In vigore dal 20 ago 1949
Il secondo comma dell'art. 52 del regolamento approvato con, decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è modificato nel modo seguente: "Non si fa luogo ad addebitamento della tassa di custodia per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata, per la restituzione del deposito, la domanda regolarmente documentata, quando gli effetti pubblici vengano ritirati entro il mese successivo a quello nel quale è pervenuto in tesoreria l'ordine di restituzione".
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