Art. XXV
Trattato

Art. XXV

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In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XXV Ferma restando qualsiasi limitazione od eccezione disposta dal presente Trattato o che venga concordata in avvenire tra le Alte Parti Contraenti, i territori delle Alte Parti Contraenti cui si riferiscono le disposizioni del presente Trattato, si intenderanno comprendere tutte le zone terrestri e marittime che si trovano sotto la sovranità od autorità di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, fuorchè la zona del Canale di Panama, e fuorchè il Territorio delle Isole del Pacifico in amministrazione fiduciaria salva la misura entro cui il Presidente degli Stati Uniti d'America estenda, mediante suo decreto, le disposizioni del Trattato a detto Territorio in amministrazione fiduciaria.
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