Art. XVII
Trattato

Art. XVII

17 / 27
In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XVII 1. Il trattamento prescritto in questo articolo si applicherà a qualsiasi forma di controllo su operazioni finanziarie, ivi incluse: (a) limitazione della disponibilità dei mezzi necessari per effettuare tali operazioni; (b) tassi di cambio; e (c) divieti, restrizioni, ritardi, tributi, oneri e penalità su tali operazioni; e si applicherà sia che un'operazione avvenga direttamente che attraverso un intermediario in un altro Paese. Il termine "operazioni finanziarie" usato nel presente articolo significherà tutti i pagamenti internazionali e trasferimenti di fondi effettuati a mezzo di danaro, titoli, depositi bancari, negoziazioni in valuta estera o altri accordi finanziari, prescindendo dallo scopo o natura di detti pagamenti o trasferimenti. 2. Alle operazioni finanziarie fra i territori delle due Alte Parti Contraenti sarà accordato da ciascuna Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ad uguali operazioni fra i territori di detta Parte Contraente ed i territori di qualsiasi terzo Paese. 3. Ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente sarà accordato dall'altra Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta Alta Parte Contraente e non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese, relativamente ad operazioni finanziarie fra i territori delle due Alte Parti Contraenti o fra i territori di detta altra Alta Parte Contraente e di qualsiasi terzo Paese. 4. In generale, qualsiasi controllo imposto su operazioni finanziarie da ciascuna Alta Parte Contraente sarà esercitato in modo tale da non influire svantaggiosamente sui rapporti di concorrenza commerciale o di investimenti di capitale dell'altra Alta Parte Contraente nei confronti del commercio o degli investimenti di capitale di qualsiasi terzo Paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385#art-t-xvii