Art. XIX
Trattato

Art. XIX

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In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XIX 1. Fra i territori delle Alte Parti Contraenti vi sarà libertà di commercio e di navigazione. 2. Le navi battenti la bandiera di ciascuna Alta Parte Contraente e munite dei documenti prescritti dalla propria legge nazionale per la prova della nazionalità, saranno considerate navi della detta Alta Parte Contraente sia nei porti, nei luoghi e nelle acque dell'altra Alta Parte Contraente, sia in alto mare. Il termine "navi" usato nel presente Trattato, sarà interpretato in modo da comprendere tutte le navi di ciascuna Alta Parte Contraente, sia di proprietà privata o gestite da privati, sia di proprietà pubblica o gestite da enti pubblici. Tuttavia le disposizioni di questo Trattato, eccettuate quelle del presente paragrafo e quelle del paragrafo 4 dell'Articolo XX, non saranno interpretate nel senso di accordare diritti a navi da guerra o da pesca, dell'altra Alta Parte Contraente; nè saranno interpretate nel senso di estendere ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni, alle navi ed ai carichi ed ai prodotti naturali, coltivati o manufatti della detta altra Alta Parte Contraente qualsiasi privilegio speciale limitato alla pesca nazionale od ai prodotti di essa. 3. Le navi di ciascuna Alta Parte Contraente saranno libere, alla pari delle navi di qualsiasi terzo Paese, di recarsi coi loro carichi in tutti i porti, luoghi ed acque dell'altra Alta Parte Contraente che siano o che potranno essere aperti in avvenire al commercio ed alla navigazione esteri.
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