Art. XIV
Trattato

Art. XIV

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In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XIV 1. In tutte le questioni che si riferiscono: (a) a diritti doganali ed oneri sussidiari di ogni specie imposti su importazioni od esportazioni nonché ai metodi di applicazione di detti diritti ed oneri; (b) alle norme, alle formalità ed agli oneri imposti in relazione allo sdoganamento di prodotti, e (c) alla tassazione, alla, vendita, alla distribuzione od all'impiego nel Paese di prodotti importati e di prodotti destinati all'esportazione, ciascuna Alta Parte Contraente accorderà ai prodotti naturali, coltivati o manufatti dell'altra Alta Parte Contraente, da qualunque luogo giungano, od ai prodotti destinati all'esportazione verso i territori di essa, per qualsiasi via, un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ad uguali prodotti naturali, coltivati o manufatti di qualsiasi terzo Paese o destinati ad esso. 2. Per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafo 1 del presente Articolo, ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente sarà accordato, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente; e per quanto concerne tali questioni, ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni, alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sarà accordato, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni, alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese. 3. Non potranno essere imposti da nessuna delle due Alte Parti Contraenti divieti o restrizioni di qualsiasi genere relativi all'importazione, alla vendita, alla distribuzione od all'impiego di qualunque prodotto naturale, coltivato o manufatto dall'altra Alta, Parte Contraente od all'esportazione di qualsiasi prodotto destinato ai territori della medesima, a meno che l'importazione, la vendita, la distribuzione o l'impiego di uguali prodotti naturali, coltivati o manufatti di ogni terzo paese, oppure, rispettivamente, l'esportazione di uguali prodotti verso ogni terzo Paese, sia del pari proibita o soggetta, a restrizioni. 4. Qualora una delle due Alte Parti Contraenti imponga qualsiasi controllo quantitativo, mediante contingenti, licenze od altre misure, sull'importazione o sull'esportazione di qualsiasi prodotto, o sulla vendita, distribuzione od impiego di qualsiasi prodotto importato, renderà di pubblica ragione, quale norma generale, la quantità od il valore globali di detto prodotto ammesso alla importazione, all'esportazione, alla vendita, alla distribuzione od all'impiego durante un periodo di tempo determinato, come pure qualsiasi variazione della detta quantità o del detto valore. Inoltre, qualora una delle due Alte Parti Contraenti assegni a qualsiasi terzo Paese una quota della quantità o del valore globali di qualsiasi prodotto per il quale l'altra Alta Parte Contraente abbia un considerevole interesse, assegnerà, come norma generale, a detta altra Parte Contraente una quota di tale quantità o valore globali su una base proporzionale alla quantità od al valore globali forniti dai territori della stessa, o, nel caso di esportazione, su una base proporzionale alla quantita od al valore globali esportati verso i territori di detta altra, Alta Parte Contraente, durante un precedente periodo di tempo rappresentativo, tenendo conto per quanto possibile di ogni fattore speciale che possa aver influito od influisca sul commercio del prodotto di cui si tratta. Le disposizioni del presente paragrafo, relative ai prodotti importati, si applicheranno anche per quanto riguarda la quantità od il valore di qualsiasi prodotto di cui sia ammessa l'importazione in esenzione da dazi o tributi, o che sia soggetto a diritti doganali o tributi interiori a quelli applicabili sulle importazioni eccedenti la predetta quantita o valore. 5. Qualora una delle due Alte Parti Contraenti richieda la prova, documentale dell'origine dei prodotti importati, le prescrizioni al riguardo saranno ragionevoli e non saranno tali da costituire nei confronti del commercio indiretto un intralcio non necessario.
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