Art. XIII
Trattato

Art. XIII

13 / 27
In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XIII 1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente saranno dispensati, eccetto quanto diversamente disposto dal paragrafo 2 del presente Articolo, dall'addestramento o servizio obbligatorio nelle Forze Armate dell'altra Alta Parte Contraente, e saranno parimente esenti da tutti i contributi in danaro od in natura imposti in sostituzione di detto addestramento o servizio. 2. Le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non saranno applicabili durante qualsiasi periodo di tempo in cui entrambe le Alte Parti Contraenti, con azioni armate in connessione con le quali si ricorra al servizio generale obbligatorio: (a) prendano contro lo stesso terzo Paese o Paesi misure ivi adempimento di obblighi per il mantenimento della pace o della, sicurezza internazionale, oppure (b) conducano contemporaneamente ostilità, contro lo stesso terzo Paese o Paesi. In tale eventualità, comunque, i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente che si trovino nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e che non abbiano dichiarato la loro intenzione di acquistare la cittadinanza di detta altra Alta Parte Contraente, saranno dispensati dal servizio nelle Forze Armate di detta, altra, Alta, Parte Contraente purchè entro un ragionevole periodo di tempo essi scelgano, invece di detto servizio, di entrare nelle Forze Armate dell'Alta Parte Contraente di cui sono cittadini. In ogni situazione del genere le Alte Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie per dare esecuzione alle disposizioni del presente paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385#art-t-xiii