Art. XII
Trattato

Art. XII

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In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XII 1. Ai cittadini di ciascuna. Alta Parte Contraente, indipendentemente dalla loro nazionalità straniera o dal luogo di residenza, saranno accordati diritti e privilegi non meno favorevoli di quelli accordati ai cittadini dell'Alta Altra Parte Contraente, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori della detta altra Alta Parte Contraente che: (a) stabiliscano una responsabilità civile per lesioni o morte e che diano diritto di azione alla persona lesa, od ai parenti, eredi, persone a carico o rappresentanti personali, a seconda dei casi, di una persona lesa o deceduta, o che (b) concedano ad un salariato od a qualsiasi persona che riceva compensi, commissioni od altra rimunerazione, od ai suoi parenti, eredi o persone a carico, a seconda dei casi, un diritto di azione od un indennizzo pecuniario od altro beneficio o prestazione per malattia professionale, lesioni o morte causati dall'impiego e verificatisi durante lo stesso oppure dovuti alla natura dell'impiego. 2. Oltre ai diritti e privilegi disposti al paragrafo 1 i del presente Articolo, saranno accordati ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle che si applicano ai cittadini di detta altra Alta Parte Contraente, i benefici concessi da leggi e regolamenti che istituiscono sistemi di assicurazione obbligatoria in base ai quali vengono pagati benefici senza compiere un'indagine sulla necessità economica individuale: a) contro perdita di salari o di altra retribuzione, dovuta a vecchiaia, disoccupazione o malattia, od altra invalidità; oppure b) contro perdita di sostegno pecuniario, dovuta alla morte del padre, del marito o di altra persona da cui dipendeva detto sostegno.
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