Trattato
Art. XI
11 / 27In vigore dal 12 lug 1949
Articolo XI
1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei
territori dell'altra Alta Parte Contraente libertà di coscienza, e libertà di culto e potranno, sia individualmente che collettivamente od in istituzioni od associazioni religiose, e senza, fastidi o molestie di qualsiasi genere a causa delle loro credenze religiose, celebrare funzioni sia nelle loro case sia in qualunque altre edificio adatto, purchè le loro dottrine o le loro pratiche non siano contrarie alla pubblica morale od all'ordine pubblico.
2. Le Alte Parti Contraenti dichiarano di aderire ai principi della
libertà di stampa e del libero scambio di informazioni. A questo fine, i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno il diritto, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, di dedicarsi ad attività quali la redazione,la comunicazione e la raccolta di informazioni destinate ad essere diffuse tra il pubblico, e godranno libertà di trasmettere materiale destinato all'estero per la diffusione a mezzo della stampa, radio, cinema ed altri mezzi. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno libertà di pubblicazione nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti alle stesse condizioni dei cittadini o delle persone giuridiche di associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. Il termine "informazioni" usato nel presente paragrafo comprenderà qualsiasi forma di comunicazioni scritte, di stampati, di pellicole cinematografiche, di dischi fonografici e di fotografie.
3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di seppellire i loro morti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente conformemente alle loro pratiche religiose, in luoghi adatti e convenienti che siano o possano essere in avvenire adibiti e mantenuti a tale scopo purche siano osservate le leggi ed i regolamenti mortuari e sanitari vigenti.
Storico versioni
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