Trattato
Art. VIII
8 / 27In vigore dal 12 lug 1949
Articolo VIII
I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna
Alto Parte Contraente godranno nei territori dell'altro Alta Parte Contraente, tutti i diritti e privilegi di qualsiasi specie relativamente ai brevetti, alle marche di fabbrica, alle etichette commerciali, alle denominazioni commerciali e ad altre forme di proprietà industriale purchè si conformino alle leggi ed ai regolamenti riguardanti la registrazione ed altre formalità, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente e con trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sarà accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1949-06-18;385#art-t-viii