Art. VII
Trattato

Art. VII

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In vigore dal 12 lug 1949
Articolo VII 1. I Cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di acquistare possedere e disporre di beni immobili o di altri diritti reali nei territori dell'altra Alta Parte Contraente alte seguenti condizioni: a) nel caso di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana, il diritto di acquistare, possedere e disporre di tali beni e diritti dipenderà dalle leggi e regolamenti che sono o che potranno essere in vigore in avvenire nello Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America dove sono situati i beni o dove esistono i diritti di cui trattasi; e b) nel caso di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America, il diritto di acquistare, possedere e disporre di tali beni e diritti sarà a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana dallo Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America nel quale è domiciliato detto cittadino od in conformità, delle leggi dello Stato, territorio o possedimento in cui tale persona giuridica ed associazione è creata od organizzata; purchè la Repubblica italiana non sia tenuta ad accordare ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America diritti a questo riguardo più ampi di quelli accordati o che potranno essere accordati in avvenire entro i territori di detta Repubblica ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta Repubblica. 2. Se si presenti il caso che un cittadino od una persona giuridica ed associazione di ciascuna Alta Parte Contraente, residente o meno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e che ivi svolga o meno attività d'affari o d'altro genere, non possa, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei detti territori, ricevere per successione perché straniero, quale legatario o quale erede quando trattisi di cittadino, beni immobili ivi situati ed altri diritti reali ivi esistenti, in tal caso al detto cittadino o alla detta persona giuridica ed associazione sarà concesso un termine di tre anni entro il quale vendere o altrimenti disporre di detti beni o diritti reali, Questo termine sarà prorogato in misura ragionevole qualora ciò sia reso necessario dalle circostanze. Il trapasso o l'accettazione di tali beni o diritti reali saranno esenti dal pagamento di ogni imposta di successione o testamentaria di qualsiasi genere o da tributi amministrativi od altri gravami più elevati di quelli applicati attualmente o che saranno applicati in avvenire in casi uguali di cittadini o di persone giuridiche ed associazioni dell'Alta Parte Contraente nel cui territorio sono situati i beni od esistono i diritti reali. 3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno piena facoltà di disporre di beni mobili di qualunque genere entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, per testamento, donazione od altrimenti: ed i loro eredi legatari e donatari, siano essi persone fisiche di qualsiasi nazionalità o persone giuridiche ed associazioni dovunque create od organizzate, residenti o meno entro i territori dell'Alta Parte Contraente ove detti beni sono situati e sia che vi svolgano o meno attività d'affari, succederanno nei detti beni ed avranno facoltà di di prenderne possesso, sia personalmente sia a mezzo di propri rappresentanti e di conservarli o di disporne a loro piacere. Questi atti di disposizione, la successione e la conservazione dei beni saranno soggetti alle norme dell'Articolo IX e saranno esenti da qualsiasi altro gravame più elevato e da qualsiasi restrizione pio onerosa di quelli applicabili in casi uguali ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di succedere quali eredi, legatari e donatori di beni mobili di qualunque genere entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, lasciati o donati ad essi da cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente o da cittadini di qualsiasi terzo Paese e potranno prenderne possesso sia personalmente sia a mezzo di propri rappresentanti, e conservarli o disporne a loro piacere. Questi atti di disposizione, la successione e la conservazione dei beni saranno soggetti alle norme dell'Articolo IX e saranno esenti da qualsiasi altro gravame e da qualsiasi restrizione, diversi o più elevati di quelli applicabili in casi eguali di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. Nessuna disposizione del presente paragrafo sarà interpretata in modo da aver effetto sulle leggi e regolamenti di ciascuna Alta Parte Contraente che vietino e restringano la proprietà diretta o indirette di parte di persone fisiche, persone giuridiche ed associazioni di nazionalità straniera di quote sociali o titoli di debito di persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente che svolgano determinate attività. 4. Rispetto a tutte le materie connesse coll'acquisto, proprietà, locazione, possesso o disposizione di beni mobili, i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, subordinatamente alla eccezione di cui al paragrafo 3 dell'Articolo IX, riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.
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