Art. VI
Trattato

Art. VI

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In vigore dal 12 lug 1949
Articolo VI Le abitazioni, i magazzini, le fabbriche, i negozi ed altri luoghi destinati al disbrigo d'affari nonché tutti i locali ad essi pertinenti, dei cittadini e delle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, situati nei territori dell'altra, non saranno soggetti a molestie o ad accessi non consentiti dalla legge non saranno effettuate visite o perquisizioni in tali abitazioni, edifici o locali, nè saranno esaminati o sottoposti ad ispezione libri, carte e conti che vi si trovino, salvo che nelle condizioni ed in conformità a procedure non meno favorevoli delle condizioni e delle procedure prescritte per i cittadini e per le persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori della medesima. I cittadini o le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno in alcun caso trattati, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, in modo meno favorevole, per quanto riguarda le materie che precedono, dei cittadini o delle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, qualunque visita, perquisizione, esame od ispezione che possa essere lecita in conformità alla eccezione disposta dal presente Articolo, sarà effettuata, nei confronti degli occupanti di dette abitazioni. edifici o locali o della condotta ordinaria di qualsiasi affare od altra impresa, con il debito riguardo e in maniera da causare il minore disturbo possibile.
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