Art. V
Trattato

Art. V

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In vigore dal 12 lug 1949
Articolo V 1. Saranno costantemente garantite ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, protezione e sicurezza per le loro persone e beni ed essi godranno sotto questo riguardo della piena protezione e sicurezza sancite dal diritto internazionale. A tal fine le persone accusate di reati saranno prontamente tradotte in giudizio e godranno tutti i diritti e privilegi accordati o che potranno essere accordati in avvenire dalle leggi e dai regolamenti vigenti; i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, finché saranno detenuti dalle autorità dell'altra Alta Parte Contraente, riceveranno un trattamento ragionevole ed umano. Il termine "cittadini" usato nel presente paragrafo, in quanto suscettibile di applicazione riguardo ai beni, sarà interpretato in modo da comprendere gli enti e le persone giuridiche ed associazioni. 2. I beni dei cittadini e delle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno espropriati entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza una debita procedura legale e senza il pronto pagamento di giusto ed effettivo indennizzo. Coloro che riceveranno un siffatto indennizzo avranno facoltà, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti cime non siano incompatibili con il paragrafo 3 dell'art. XVII del presente Trattato di ritirare senza interferenze detto indennizzo ottenendo divise estere nella valuta, dell'Alta Parte Contraente cui appartengono detti cittadini o dette persone giuridiche ed associazioni, alle condizioni più favorevoli applicabili a detta valuta al momento dell'esproprio dei beni e con esenzione da ogni tassa od imposta di trasferimento o di rimessa, a condizione che la domanda per la concessione di detta valuta sia fatta entro un anno dal ricevimento dell'indennizzo al quale si riferisce. 3. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno protezione e sicurezza nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, per quanto riguarda le materie indicate nei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, dietro osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, non inferiori alla protezione e sicurezza accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed azioni di detta altra Alta Parte Contraente e non inferiori a quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, in tutte le questioni relative al trapasso di imprese dalla proprietà privata alla proprietà pubblica nonché al passaggio di tali imprese sotto il controllo pubblico le imprese in cui cittadini e persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente abbiano un interesse notevole riceveranno, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire a imprese similari nelle quali cittadini e persone giuridiche ed associazioni i di detta altra Alta Parte Contraente abbiano un interesse notevole e non meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire ad imprese similari nelle quali cittadini e persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese abbiano un interesse notevole. 4. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente potranno liberamente adire l'autorità giudiziaria ordinaria ed i tribunali ed autorità amministrativi entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalla legge, sia come attori che come convenuti per la tutela dei loro diritti saranno liberi di scegliere ed impiegare avvocati e rappresentanti per la tutela dei loro diritti, sia come attori che come convenuti, innanzi tali autorità giudiziarie ordinarie e tribunali ed autorità amministrative e avranno facoltà di esercitare tutti questi diritti e privilegi, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire a i cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente e non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che non svolgano attività d'affari o attività senza scopo di lucro entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, avranno facoltà di esercitare i diritti ed i privilegi concessi a tenore della frase precedente senza che venga richiesta alcuna registrazione o altra analoga formalità.
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