Art. IV
Trattato

Art. IV

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In vigore dal 12 lug 1949
Articolo IV. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna alla Parte Contraente avranno facoltà nei territori dell'altra. Alta Parte Contraente di eseguire ricerche e di sfruttare le risorse minerarie, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.
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