Trattato
Art. III
3 / 27In vigore dal 12 lug 1949
Articolo III
1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei territori dell'altra Alta, Parte Contraente e in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, diritti e privilegi relativi alla, organizzazione di persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente ed alla partecipazione nelle medesime, compresi quelli relativi alla, loro formazione e registrazione, nonché all'acquisto, al possesso ed alla vendita di azioni, come pure - nel caso dei cittadini - all'assunzione di cariche direttive ed esecutive, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini ed alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente organizzate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta, Parte Contraente conformemente ai diritti e privilegi indicati nei presente paragrafo - o nelle quali partecipino cittadini e persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente - e che siano controllate da detti cittadini e persone giuridiche ed associazioni avranno facoltà di esercitare le funzioni per le quali sono create od organizzate in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni similmente organizzate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese - o nelle quali partecipino cittadini e persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese - e che siano controllate dai medesimi.
2. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, di organizzare, controllare e dirigere persone giuridiche ed associazioni della detta altra Alta Parte Contraente che svolgano attività commerciali, industriali, di trasformazione, minerarie, educative, filantropiche, religiose e scientifiche.
Le persone giuridiche ed associazioni controllate dai cittadini e dalle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta, Parte Contraente e create od organizzate in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente avranno facoltà di svolgervi le predette attività, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente controllate dai propri cittadini e dalle proprie persone giuridiche ed associazioni.
Storico versioni
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