Art. II
Trattato

Art. II

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In vigore dal 12 lug 1949
Articolo II 1. L'espressione "persone giuridiche ed associazioni" usata, nel presente Trattato significherà le persone giuridiche, le società commerciali e civili e gli altri enti ed associazioni, a responsabilità limitata od illimitata ed a scopo di lucro o meno, che siano stati o possano essere creati od organizzati in avvenire a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti. 2. Le persone giuridiche ed associazioni create od organizzate a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente, saranno considerate persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente ed il loro stato giuridico sarà riconosciuto entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente sia che vi abbiano, o meno, sedi, filiali od agenzie permanenti. 3. Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di esercitare, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza, interferenza, in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti, tutti i diritti e privilegi indicati al paragrafo 2 dell'Articolo I, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Parte Contraente. La disposizione che precede, come pure tutte le altre disposizioni del presente Trattato, che accordano alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana diritti e privilegi a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America, saranno interpretate nel senso che esse accordano tali diritti e privilegi in qualunque Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali tali diritti e privilegi sono o potranno essere ivi accordati in avvenire alle persone giuridiche od associazioni create od organizzate in altri Stati, territori o possedimenti degli Stati Uniti d'America. 4. In nessun caso, inoltre, le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente riceveranno, relativamente alle materie cui si riferisce il presente Articolo, un trattamento meno favorevole di quello accordato o che potrà essere accordato in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.
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