Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948.
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948. 29 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
Art. I Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti Art. II Articolo II 1. L'espressione "persone giuridiche ed associazioni" usata, nel presente Trat Art. III Articolo III 1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Art. IV Articolo IV. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna alla Parte Co Art. V Articolo V 1. Saranno costantemente garantite ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraen Art. VI Articolo VI Le abitazioni, i magazzini, le fabbriche, i negozi ed altri luoghi destinati a Art. VII Articolo VII 1. I Cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Art. VIII Articolo VIII I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alto Parte C Art. IX Articolo IX 1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Art. X Articolo X Ai viaggiatori di commercio che rappresentino cittadini o persone giuridiche ed Art. XI Articolo XI 1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei territori dell'a Art. XII Articolo XII 1. Ai cittadini di ciascuna. Alta Parte Contraente, indipendentemente dalla l Art. XIII Articolo XIII 1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente saranno dispensati, eccetto Art. XIV Articolo XIV 1. In tutte le questioni che si riferiscono: (a) a diritti doganali ed oneri Art. XV Articolo XV 1. Le leggi, i regolamenti delle autorità amministrative e le decisioni delle Art. XVI Articolo XVI 1. Ai prodotti naturali, coltivati o manufatti di ciascuna Alta Parte Contrae Art. XVII Articolo XVII 1. Il trattamento prescritto in questo articolo si applicherà a qualsiasi fo Art. XVIII Articolo XVIII 1. Qualora una delle due Alte Parti Contraenti istituisca o mantenga un mon Art. XIX Articolo XIX 1. Fra i territori delle Alte Parti Contraenti vi sarà libertà di commercio e Art. XX Articolo XX 1. Alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sarà accordato, s Art. XXI Articolo XXI. 1. Sarà permesso con le navi di ciascuna Alta Parte Contraente di importare Art. XXII Articolo XXII 1. Le navi di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di scaricare pa Art. XXIII Articolo XXIII Vi sarà libertà di transito attraverso i territori di ciascuna Alta Parte C Art. XXIV Articolo XXIV 1. Nessuna disposizione del presente Trattato sarà interpretata in modo da i Art. XXV Articolo XXV Ferma restando qualsiasi limitazione od eccezione disposta dal presente Tratt Art. XXVI Articolo XXVI Qualsiasi controversia, fra le Alte Parti Contraenti circa l'interpretazione Art. XXVII Articolo XXVII 1. Il presente Trattato sarà ratificato; lo scambio delle ratifiche avrà lu Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360