Art. 12 · LEGGE 14 giugno 1949, n. 410

Art. 12

LEGGE 14 giugno 1949, n. 410

In vigore dal 21 lug 1949
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i decreti legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346, 12 aprile 1946, n. 361 e 12 dicembre 1947, n. 1406. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è istituita presso il Ministero dei trasporti una Commissione interministeriale cui sono anche demandate le attribuzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 303 ed all' del regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668.
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