Art. 1 · LEGGE 14 giugno 1949, n. 322

Art. 1

LEGGE 14 giugno 1949, n. 322

In vigore dal 1 feb 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è autorizzata la concessione ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale, di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.(1)
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