Art. 50 · LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

Art. 50

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 15 mar 1970
I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenti agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi .
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