Art. 11 · LEGGE 3 marzo 1949, n. 52

Art. 11

LEGGE 3 marzo 1949, n. 52

In vigore dal 29 mar 1949
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti dalle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima.
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