Art. 4 · LEGGE 1 marzo 1949, n. 55

Art. 4

LEGGE 1 marzo 1949, n. 55

In vigore dal 17 mar 1949
Per i concorsi che saranno banditi dopo la pubblicazione della presente legge, i limiti di età sono prolungati per coloro che non abbiano potuto partecipare a precedenti concorsi perchè privi della iscrizione ai partito fascista e per gli interini in servizio continuativo da più di quattro anni. Sono esentati dal limite massimo di età i combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e sono prolungati di dieci anni i limiti di età per tutti gli altri concorrenti, salvo comunque i casi di quei sanitari che avessero raggiunto i limiti di età prima dell'ultima guerra.
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