Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 gen 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per il reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, nonché indulto di un terzo delle pene comminate per gli altri reati previsti dallo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con relative proroghe, purchè si tratti di reati per i quali la legge 23 luglio 1948, n. 970, abbia diminuito le pene.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1948-12-24;1457#art-1