Art. 5
LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1271
In vigore dal 15 nov 1948
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
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