Art. 15
LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1271
In vigore dal 15 nov 1948
Per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore della Azienda autonoma, delle poste e dei telegrafi, una sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro, di L. 1.203.000.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1948-10-30;1271#art-15