Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 4 set 1948
Le disposizioni del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, integrato col decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 330, e le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali, prorogate con decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 506, continueranno ad avere effetto fino al 31 ottobre 1948.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1948-07-31;1131#art-2