Art. 5 · LEGGE 13 giugno 1942, n. 794

Art. 5

LEGGE 13 giugno 1942, n. 794

In vigore dal 21 apr 1942
Onorari a carico del cliente. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri enunciati nell'articolo 3, si tiene conto del pregio dell'opera prestata e dell'esito della causa.
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