Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 lug 1942
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Le disposizioni del R. decreto-legge 13 maggio 1937, n. 1691, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 148, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita mediante delega sugli stipendi, sono applicabili, a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII, ai militari ed agli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, mobilitati o richiamati a tempo indeterminato o comunque addetti alle Forze armate mobilitate, dovunque siano dislocati.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 maggio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - RICCI - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Storico versioni
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