Art. 4 · LEGGE 9 febbraio 1942, n. 194

Art. 4

LEGGE 9 febbraio 1942, n. 194

In vigore dal 8 mag 2010
Requisiti per l'iscrizione nell'albo. Per essere iscritti nell'albo, è necessario: a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità; b) essere di condotta specchiatissima ed illibata; c) godere dei diritti civili e politici; d) essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale, conferita o riconosciuta in una università o istituto dell'ordine universitario del Regno; e) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione; f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
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