Art. 7
LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442
In vigore dal 14 giu 2012
1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato è una società, i certificati di cui alla lettera d) dell' devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6
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