Art. 19 · LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

Art. 19

LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

In vigore dal 24 gen 1942
La prima formazione degli elenchi autorizzati dovrà essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sara affidata alle Commissioni provinciali o interprovinciali.
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