Art. 18
LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442
In vigore dal 24 gen 1942
La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Per la validità delle determinazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.
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