Art. 13 · LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

Art. 13

LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

In vigore dal 24 gen 1942
La cancellazione dell'iscritto dall'elenco ha luogo, oltre che in seguito al provvedimento di cui al n. 4) dell' quando l'iscritto abbia cessato l'esercizio, ovvero sia stata pronunciata dichiarazione definitiva di fallimento nei suoi riguardi. Avvenuta la cancellazione per cessazione di esercizio non potrà essere presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione. Qualora sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio del fallito, la cancellazione non potrà aver luogo prima del termine dell'esercizio provvisorio stesso.
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