Art. 11
LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442
In vigore dal 24 gen 1942
Le sanzioni che la Commissione può infliggere sono le seguenti:
1) la censura;
2) pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000, da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovasi la sede dell'azienda;
3) la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a sei mesi;
4) la radiazione dall'elenco autorizzato.
Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale è inquadrato l'esercente.
I provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati, a spese dell'iscritto colpito, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia, nella quale l'iscritto svolge la propria attività.
Per il provvedimento di cui al n. 1) è in facoltà della Commissione stabilire se debba addivenirsi alla pubblicazione.
Storico versioni
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